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Lavoro 29 Maggio 2023

Crisi d’impresa e ticket di licenziamento

La circolare Inps 17.05.2023, n. 46 interviene sugli obblighi informativi e contributivi a carico del curatore nelle ipotesi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, previste dall’art. 189 D.Lgs. 12.01.2019, n. 14.

Il 15.07.2022 è entrato, integralmente, in vigore il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 83/2022. Il legislatore, anche per dare attuazione alla direttiva europea 2019/1023, dedica ai rapporti di lavoro puntuali disposizioni. L’art. 376 del CCII così sostituisce l’art. 2119, c. 2 c.c.: “Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell'insolvenza”. L’art. 189 statuisce che l’apertura della liquidazione giudiziale non integra motivo di licenziamento, ma “qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti all’assetto dell'organizzazione del lavoro” il curatore, senza indugio, ha l’obbligo di intimare il licenziamento. La sospensione ex lege dei rapporti di lavoro subordinato ha una durata di 4 mesi a partire dalla data della sentenza dichiarativa. Nelle more il curatore può subentrare nel rapporto di lavoro oppure recedere, in ogni caso decorso il termine di 4 mesi, eventualmente prorogabile a 8, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati o per i quali non è stato comunicato il subentro si intendono risolti...

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