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Diritto 02 Settembre 2021

Crisi: la piattaforma telematica nazionale e la nomina dell’esperto

Nella seduta del 6.08.2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di D.L. recante misure con impatto potenzialmente elevatissimo sul mondo professionale.

Nell'ambito delle misure per la crisi d'impresa, si evidenzia lo schema di D.L. 6.08.2021, recentemente approvato dal consiglio dei ministri. L’art. 3 del provvedimento prevede l’istituzione della piattaforma telematica nazionale e la nomina dell’esperto.

In sostanza è istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di Commercio. Sulla piattaforma è disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati. Il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell’emanando decreto.

Presso la Camera di Commercio di ciascun capoluogo di Regione è formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti:
  • gli iscritti da almeno 5 anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
  • gli iscritti da almeno 5 anni all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
  • gli iscritti da almeno 5 anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in 3 casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;
  • possono inoltre essere inseriti nell’elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
La domanda di iscrizione all’elenco è presentata alla Camera di Commercio del capoluogo della Regione del luogo di residenza o di iscrizione all’ordine professionale del richiedente ed è corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti, dalla certificazione attestante l’assolvimento degli obblighi formativi e da un curriculum vitae oggetto di autocertificazione (D.P.R. 445/2000), dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione.
Ciascuna Camera di Commercio del capoluogo della Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano designa il soggetto responsabile della formazione, tenuta e aggiornamento dell’elenco e del trattamento dei dati in esso contenuti nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016. La nomina dell’esperto avviene ad opera di una commissione che resta in carica per 2 anni.