La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale costituisce una delle principali forme di regolamentazione delle crisi d’impresa. Disciplinata dalla L. 223/1991, ha come principale obiettivo il perseguimento di soluzioni conservative dei posti di lavoro e la predisposizione di apposite misure per la rioccupazione dei lavoratori coinvolti nei processi di ridimensionamento, riorganizzazione o ristrutturazione aziendale.
Da un punto di vista procedurale, è necessaria una prima fase di consultazione con i sindacati in cui viene svolto un esame congiunto della situazione per approntare i possibili rimedi e solo in caso di esito negativo, il datore può procedere ai licenziamenti dei lavoratori in esubero.
Qui si apre la fase più delicata in cui è necessario individuare i criteri di scelta del personale da espellere che contemperino le esigenze individuali dei dipendenti e le esigenze tecniche, organizzative e produttive del complesso aziendale.
In prima battuta tali criteri sono stabiliti dalla contrattazione collettiva e dove questi manchino, soccorrono quelli previsti dall’art. 5 L. 223/1991, basati sui seguenti fattori:
carichi familiari;
anzianità;
esigenze tecniche, produttive e organizzative.
Sulla possibilità degli accordi sindacali di derogare alla legge, è intervenuta nei giorni scorsi la Corte di Cassazione con l’ordinanza 24.11.2021, n. 36451, che ha confermato la sentenza della...