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Lavoro 10 Dicembre 2021

Criteri di scelta nei licenziamenti collettivi per riduzione personale

La Cassazione riafferma il principio di deroga alla legge per gli accordi sindacali.

La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale costituisce una delle principali forme di regolamentazione delle crisi d’impresa. Disciplinata dalla L. 223/1991, ha come principale obiettivo il perseguimento di soluzioni conservative dei posti di lavoro e la predisposizione di apposite misure per la rioccupazione dei lavoratori coinvolti nei processi di ridimensionamento, riorganizzazione o ristrutturazione aziendale. Da un punto di vista procedurale, è necessaria una prima fase di consultazione con i sindacati in cui viene svolto un esame congiunto della situazione per approntare i possibili rimedi e solo in caso di esito negativo, il datore può procedere ai licenziamenti dei lavoratori in esubero. Qui si apre la fase più delicata in cui è necessario individuare i criteri di scelta del personale da espellere che contemperino le esigenze individuali dei dipendenti e le esigenze tecniche, organizzative e produttive del complesso aziendale. In prima battuta tali criteri sono stabiliti dalla contrattazione collettiva e dove questi manchino, soccorrono quelli previsti dall’art. 5 L. 223/1991, basati sui seguenti fattori: carichi familiari; anzianità; esigenze tecniche, produttive e organizzative. Sulla possibilità degli accordi sindacali di derogare alla legge, è intervenuta nei giorni scorsi la Corte di Cassazione con l’ordinanza 24.11.2021, n. 36451, che ha confermato la sentenza della...

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