Amministrazione e bilancio 21 Novembre 2025

Criteri sterilizzazione e ordine utilizzo riserve per perdite Covid-19

Il legislatore (art. 6 D.L. 23/2020) ha introdotto (e poi modificato) una normativa “emergenziale” a fronte degli effetti del Covid-19 sui bilanci di esercizio. Si esaminano aspetti operativi e, in via preliminare, l’utilizzo delle riserve.

Per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, in considerazione degli effetti della crisi pandemica, è stata introdotta una deroga temporanea alle norme civilistiche sulla riduzione del capitale per perdite (artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.). La deroga consente alle società di rinviare fino al 5° esercizio successivo gli obblighi di riduzione o ricapitalizzazione derivanti da perdite rilevate nei bilanci: nello specifico, rispettivamente, la perdita del 2020 fino al 2025, del 2021 fino al 2026 e del 2022 fino al 2027. In altri termini, durante tale periodo, non opera la causa di scioglimento della società per perdita del capitale sociale (artt. 2484, c. 1, n. 4 e 2545-duodecies c.c.). Tutto ciò permesso, il principio generale prevede che le riserve possono essere imputate a riduzione delle perdite (salvo diversa specifica previsione normativa) solo in un ordine di progressiva minore disponibilità, da ultimo residuando l’operazione di riduzione del capitale sociale. Tale principio vale anche per la copertura delle perdite maturate nel periodo emergenziale. Altra questione riguarda i criteri di individuazione delle perdite da sterilizzare e, al riguardo, il Comitato Notai Triveneto (Massima TA.1) ha osservato che la riformulata disposizione del citato art. 6 (cfr. art. 1, c. 266 L. 178/2020) prende in considerazione le “perdite di esercizio”, ossia il risultato economico negativo di un singolo esercizio sociale (quello “anomalo” a causa dell’emergenza Covid),...

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