Il conto cointestato induce a riflettere su specifiche tematiche, quali l’ipotesi di donazione indiretta e successione mortis causa. Come noto, la donazione indiretta, così come quella diretta, è un contratto attraverso il quale una parte con spirito di liberalità, c.d. animus donandi, arricchisce un’altra parte, tramite la trasmissione di un diritto o l’assunzione di un’obbligazione. Per quel che qui interessa la giurisprudenza ha affermato che la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito è qualificabile come donazione indiretta qualora detta somma, all’atto della cointestazione, risulti essere appartenuta a uno solo dei cointestatari, rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l’arricchimento senza corrispettivo dell’altro cointestatario: a condizione, però, che si sia verificata l’esistenza dell’animus donandi, consistente nell’accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità (Cassazione, Sent. 4682/2018). Qualora, ad esempio, ci si trovi in presenza di versamenti effettuati esclusivamente da uno solo dei contestatari le conseguenze applicative derivanti dal menzionato orientamento giurisprudenziale sono le seguenti:
in presenza di animus donandi da parte del...