Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 15.01.2019, sono stati approvati e pubblicati i modelli per la Certificazione Unica “CU 2019”. Sono obbligati alla trasmissione del modello, oltre a tutti i sostituti d'imposta che nell'anno 2018 hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente o assimilato, anche coloro che hanno corrisposto redditi di lavoro autonomo, redditi diversi di cui agli artt. 53 e 67, c. 1 del Tuir, provvigioni e prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari. Nel provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ricorda che l'invio della CU 2019 è obbligatorio anche per attestare l'ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2018 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi o delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio e l'ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2018 per prestazioni relative a contratti d'appalto. Anche i corrispettivi erogati per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi) devono essere certificati con la CU. Il sostituto d'imposta, tramite l'invio all'Agenzia delle Entrate delle CU ordinarie, assolve all'obbligo di dichiarazione a suo carico previsto dall'art. 4, c. 3-bis D.P.R. 322/1998. Anche per l'anno 2019 sono state confermate le tre diverse scadenze. La...