CU 2026: esonero per i forfetari, esclusi medici SSN e indennità
L’esonero dalla CU per il regime forfetario è definitivo, tranne che per i medici SSN e le indennità senza ritenuta d’acconto (codici 24 e 25 nella CU 2026), per cui resta l’obbligo di invio.
Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 1/2024, è stato introdotto l'art. 4, c. 6-septies D.P.R. 322/1998, che esonera i sostituti d'imposta dall'obbligo di emissione della Certificazione Unica (CU) per i compensi corrisposti a contribuenti in regime forfetario o di vantaggio, a decorrere dal periodo d'imposta 2024. La ratio risiede nell'accessibilità diretta dei dati tramite fatturazione elettronica obbligatoria dal 1.01.2024, come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E/2024. Poiché queste informazioni reddituali transitano già attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), l'Amministrazione Finanziaria ha accesso diretto alle informazioni necessarie per la precompilata, rendendo la CU un adempimento ridondante. Tale semplificazione è "a regime" e si applica dunque anche alla prossima CU 2026, relativa ai redditi corrisposti nel 2025. Nonostante la regola generale di esonero, sussiste una deroga fondamentale che interessa le Aziende Sanitarie Locali (ASP/ASL/USL) e i professionisti del settore medico. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 132/2025, l'obbligo di emissione della CU permane per i compensi erogati ai medici in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), anche se operano in regime forfetario.Le categorie interessate comprendono i compensi che sono considerati redditi da lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 53, c. 1 del Tuir, e riguardano le seguenti attività:- Medici di Medicina Generale...