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Imposte dirette 06 Marzo 2026

CU 2026: scadenze e forfetari

Per le Certificazioni Uniche 2026, le scadenze sono: 16.03 per il lavoro dipendente, autonomo non abituale, ecc., 30.04 per il lavoro autonomo e provvigioni non occasionali, 2.11 per il resto, ossia i redditi esenti e non dichiarabili con la precompilata.

A partire dallo scorso anno, 2024 (ossia dalle CU dell’anno scorso) i soggetti che corrispondono compensi a forfetari o minimi, ossia che ricevono fatture da contribuenti forfetari (art. 1, cc. 54-89 L. 190/2014) o minimi (cd. regime di vantaggio, D.L. 98/2011), non devono più compilare e inviare a favore di tali soggetti la Certificazione Unica.Queste le introduzioni dell’art. 3 D.Lgs. 8.01.2024, n. 1, che aggiungendo il comma 6-septies all’art. 4 D.P.R. 322/1998, ha appunto disposto che, a decorrere dall'anno d'imposta 2024, i soggetti indicati nel titolo III D.P.R. 600/1973, obbligati a operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfetario, ovvero il regime fiscale di vantaggio, sono esonerati dagli adempimenti di cui all’art. 4, cc. 6-ter, 6-quater, 6-quinquies D.P.R. 322/1998, ossia il rilascio della Certificazione Unica da consegnare e trasmettere telematicamente entro il 16.03 dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Pertanto anche per il 2025, un soggetto “ordinario” che abbia ricevuto fattura da contribuenti forfetari/minimi non dovrà emettere per loro una Certificazione Unica, mentre resta obbligato a redigerla il minimo che riceve fattura da un professionista “ordinario”. Infine, come in precedenza, il forfetario che riceve fatture di professionisti “ordinari”, forfetari o minimi non dovrà nel primo caso operare alcuna...

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