CU: da quest’anno esonerati i clienti di forfettari e minimi
Una delle più importanti novità riguardanti la CU 2025 è la soppressione dell’obbligo di trasmettere i modelli di Certificazione Unica relativi a percipienti che nel 2024 hanno adottato il regime forfettario o di vantaggio.
L’art. 3 D.Lgs. 1/2024, introducendo il c. 6-septies nell’art. 4 D.P.R. 322/1998, ha disposto l’eliminazione della Certificazione Unica relativa ai titolari di partita Iva in regime forfettario (art. 1, c. 54-89 L. 190/2024 e ss. mm.) e nel regime di vantaggio (c.d. minimi di cui all’art. 27 D.L. 98/2011, conv. L. 111/2011) a partire dall’anno d’imposta 2024.La semplificazione è la conseguenza dell’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica per i predetti soggetti dal 1.01.2024 e costituisce una delle novità di maggior rilievo di quest’anno. Si segnala che la semplificazione in argomento non trova applicazione in riferimento alle indennità non soggette a ritenuta d’acconto corrisposte ai soggetti che applicano i regimi contabili menzionati (es. indennità di maternità), per le quali, le istruzioni al modello 2025, prevedono i codici 25 e 26 nel punto 6 della Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; al contempo, è stato soppresso il codice 24 che lo scorso anno doveva essere indicato nel medesimo punto per specificare i compensi non assoggettati a ritenuta d’acconto.In relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2024, i contribuenti forfettari o “minimi” che operano nella veste di datori di lavoro, devono invece compilare l’apposita sezione della Certificazione Unica 2025 (certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale) e quelle dedicate ai dati previdenziali e...