- i titolari di pensione e assegno di invalidità con decorrenza compresa entro il 31.12.1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia, liquidata sia nel sistema retributivo che in quello contributivo;
- i titolari di pensione di anzianità e di prepensionamento a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa;
- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell'AGO dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
Coloro che non si trovano nelle situazioni citate in precedenza, sono tenuti a effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2020 entro il 30.11.2021.
Per l'individuazione del reddito da lavoro autonomo, stante la genericità del disposto legislativo che ha previsto la rilevanza di tale reddito ai fini del cumulo con le pensioni (art. 10 D.Lgs. 503/1992), devono essere presi in considerazione tutti i redditi comunque ricollegabili ad un'attività di lavoro svolta senza vincolo di subordinazione.
Quindi, rientrano nel regime di limitazioni al cumulo non solo i redditi prodotti dai lavoratori autonomi agricoli, dagli artigiani e dai commercianti, ma anche ogni altro reddito da lavoro autonomo, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali.
Per la dichiarazione, il pensionato può accedere alle prestazioni e ai servizi dell'Istituto attraverso il sito www.inps.it utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), oltre alla Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o alla Carta di Identità Elettronica (CIE); una volta autenticatosi con le proprie credenziali sul sito, il pensionato può accedere all'elenco “Prestazioni e servizi” e selezionare la voce “Dichiarazione Reddituale – RED Semplificato” (per la dichiarazione RED); nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento: 2021 (dichiarazione redditi per l'anno 2020).
I cittadini potranno rendere la dichiarazione reddituale anche attraverso il Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero 803 164 e al numero 06 164 164.
La L. 662/1996 ha previsto che i soggetti obbligati alla presentazione della comunicazione dei redditi da lavoro autonomo, che omettono di produrre la dichiarazione stessa, dovranno versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nel corso dell'anno a cui si riferisce la dichiarazione; quanto dovuto, viene trattenuto direttamente dall'Ente competente, sulle rate di pensione dovute al soggetto inadempiente.
