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Lavoro
03 Ottobre 2022
Cumulo, totalizzazione e ricongiunzione per il professionista
Quale forma di riunione dei contributi risulta più favorevole per chi è iscritto presso le gestioni amministrate dall’Inps e presso una cassa professionale.
Quando il lavoratore possiede contribuzione presso gestioni previdenziali differenti, non è obbligato a soddisfare autonomamente, presso ogni cassa, le condizioni per l’accesso al pensionamento: può infatti utilizzare più modalità per riunire questi accrediti.
Innanzitutto, attraverso la ricongiunzione (L. 29/1979 o L. 45/1990, laddove sia coinvolta almeno una cassa professionale), l’interessato può far confluire tutta la contribuzione posseduta presso un’unica gestione di destinazione, con onere a proprio carico.
Gratuitamente, può invece avvalersi del cumulo (art. 1, c. 239 e ss. L. 228/2012; D.Lgs. 184/1997) o della totalizzazione (D.Lgs. 42/2006).
Entrambi i regimi consentono di sommare i contributi ai fini del diritto a pensione, mentre, ai fini dell’importo del trattamento, ogni cassa liquida la quota di propria competenza, a seconda delle ipotesi applicando o meno il ricalcolo contributivo.
Altri strumenti gratuiti meno conosciuti di riunione della contribuzione sono:
il computo presso la gestione separata (art. 3, D.M. 282/1996; l’istituto, però, “lascia fuori” la contribuzione accreditata presso le casse professionali private o privatizzate);
la costituzione della posizione assicurativa presso l’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) dell’Inps (art. 1, L. 322/1958; art. 3, c. 14 D.Lgs. 562/1996; art. 28, L. 1450/1956; l’istituto riguarda i soli...