Previsione d'incompatibilità tra i 2 ruoli, mentre il Codice della crisi ammette tale situazione nei soli giudizi tributari e purchè funzionale a un risparmio per la massa.
Ai sensi dell'art. 31, c. 3 L.F. "il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento"; secondo la giurisprudenza di legittimità, la questione della "legitimatio ad causam" attiva e passiva (consistente nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale coinvolgente il fallimento), è una questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cass. n. 17092/2016).
La giurisprudenza ha in più occasioni sancito l'incompatibilità del curatore fallimentare a prestare assistenza tecnica nei giudizi che riguardano il fallimento (Cass. n. 4560/2010, 8778/2008, 18419/2004, in tema di giudizi tributari, Cass. n. 4039/1985, in tema di proposizione del controricorso), per difetto di legittimazione processuale, e ciò, per evitare il pericolo che il tornaconto professionale venga anteposto al vantaggio ricavabile dalla procedura collettiva, con conseguente nullità degli atti compiuti in spregio di tale divieto.
La Suprema Corte (Sez. I, sentenza 4.06.2012, n. 8929) ha condivisibilmente escluso, per manifesta infondatezza, l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 31 L.F. per eccesso di delega, con riferimento al potere del curatore di nominare autonomamente un difensore, in quanto tale norma non esorbita dai limiti di essa, risultando coerente con i principi della legge delega...