La risposta all’interpello 587/2021 chiarisce quali sono i compiti del curatore dell’eredità giacente. Di particolare interesse la sentenza della Corte Costituzionale n. 83/2021, in merito al pagamento degli onorari del curatore stesso.
Un incarico ancora poco conosciuto e ambìto per il commercialista è sicuramente quello della curatela dell’eredità giacente. Ai sensi dell’art. 528 c.c., il curatore dell’eredità giacente è colui che viene nominato dall’Autorità giudiziaria, su istanza di qualunque persona interessata, oppure d’ufficio (ad esempio, su istanza del giudice tutelare), per custodire e amministrare il patrimonio ereditario, rimasto privo di un titolare. I soggetti che possono essere interessati, sollecitando la nomina del Curatore, normalmente rientrano tra le seguenti categorie:
chiamati all'eredità che non sono in possesso dei beni ereditati e che sono liberi dall'obbligo di amministrare;
legatari, poiché non possono chiedere il possesso della cosa “legata” al chiamato, ma possono proporre tale richiesta al curatore ereditario;
creditori del de cuius: possono rivolgersi per il soddisfacimento delle loro pretese non al chiamato, ma solamente al curatore;
tutti coloro che vantano dei diritti sul patrimonio ereditario e devono rivolgersi al curatore per farli valere.
Tutti questi soggetti hanno un interesse diretto e immediato alla conservazione del patrimonio ereditario e all'identificazione di un soggetto che possa rispondere alle loro pretese.
Tra gli obblighi principali che la legge impone al curatore, rientrano sicuramente gli obblighi di natura tributaria. In ambito...