Diritto privato, commerciale e amministrativo 07 Giugno 2025

Custode giudiziario: indennità spettante per custodia beni sequestrati

In mancanza di tabelle ufficiali da applicarsi per la determinazione dell’indennità di custodia su determinati beni, il giudice non può riportarsi a un criterio di equità, ma deve riferirsi agli usi praticati, la cui prova spetta al custode.

Il D.M. 265/2006, che prevede le indennità spettanti al custode dei beni sottoposti a sequestro, non contiene una regolamentazione della tariffa per tutti i beni, ma soltanto per i veicoli a motore e per i natanti (nei cui confronti vengono più frequentemente disposti i sequestri), rinviando agli usi locali per tutti gli altri beni, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 5 D.M. 265/2006 e dagli artt. 58 e 59 D.P.R. 115/2002.È onere del custode indicare al giudice le tabelle seguite dagli usi locali o normalmente praticate nel territorio; il giudice, infatti, se ha l’obbligo di conoscere la legge, non ha analogo onere per quanto concerne gli usi commerciali, sicché ove il giudice non ne sia a conoscenza, devono essere provati (anche per quanto riguarda l’elemento della opinio iuris ac necessistatis) dalla parte che li allega.Nell’applicazione dell’art. 58 D.P.R. 115/2002 nulla vieta che possa attribuirsi valore anche a criteri determinativi dei compensi connotati in fatto dalla loro osservanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che enti statali o locali ne facciano uso abituale per compensare i custodi di beni sequestrati in via amministrativa.La Suprema Corte, con l’ordinanza 27.05.2025, n. 14176, pur ammettendo che l’esistenza di usi presuppone la loro osservanza da parte della collettività nella convinzione della loro cogenza, sicché sarebbe necessario accertare anche tale elemento (la c.d. opinio juris), che implica la...

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