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Diritto 25 Marzo 2020

Da consulente ad amministratore di fatto

Quali limiti comportamentali non si devono superare per evitare di essere qualificati dalle conseguenti responsabilità? Lo chiarisce la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 8785/2020.

Il caso riguarda il consulente di una società, ufficialmente incaricato dell'assistenza e tenuta della contabilità e munito di delega ad operare sui conti correnti, condannato in entrambi i gradi di merito perché dalla ricostruzione degli eventi veniva individuato quale “amministratore di fatto” della stessa società, a sua volta condannata a una sanzione pecuniaria e alla confisca di beni e valori per l'illecito amministrativo di cui all'art. 24-ter D.Lgs. 231/2001 (associazione per delinquere), avendo la stessa società articolato un'organizzazione finalizzata alla realizzazione di diversi reati tributari, al tempo dei fatti non ancora inclusi tra quelli presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Tra i motivi del ricorso per Cassazione, il professionista deduceva che la Corte territoriale non aveva criticamente valutato gli elementi di prova addotti per ricostruire l'attività professionale da lui effettivamente svolta, in particolare, eccepiva che la sentenza avrebbe dato valore all'assistenza e tenuta della contabilità e alla delega a operare sui conti correnti societari, con la conseguenza che applicando tale principio si qualificherebbero amministratori di fatto “tutti quei professionisti che prestano ausilio negli adempimenti operativi societari”. Nell'esaminare la questione giuridica della responsabilità dell'amministratore di fatto, la...

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