Da dove nasce la contribuzione virtuale in edilizia
Si ripercorrono le fonti su cui si basa l’applicazione dell’istituto della contribuzione virtuale in edilizia: dalla norma del 1995 alle estensioni di prassi e giurisprudenza, fino al part time oltre i limiti dei CCNL e alle aspettative contrattuali.
Nel settore edile le imprese hanno l’obbligo di versare la contribuzione rispettando un minimale imponibile che risulti non inferiore a quello ottenuto moltiplicando la retribuzione oraria contrattuale per un numero di ore settimanali pari all’orario di lavoro normale stabilito dal CCNL e dai contratti integrativi (40 ore medie settimanali). Tale obbligo è noto come “contribuzione virtuale” o “minimale edile”.Ma da dove nasce questa previsione? Si ripercorre l’iter delle fonti associate all’obbligo della contribuzione virtuale.Art. 29, c. 1 D.L. 244/1995, convertito dalla L. 341/1995, il quale ha previsto: “I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione”. La normativa ha escluso dall’applicazione della contribuzione virtuale gli eventi di assenza, quando giustificati, legati a malattia, infortunio, scioperi, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con intervento della cassa integrazione guadagni, altri eventi indennizzati ed eventi per i quali il trattamento...