Per i mesi di gennaio e febbraio 2022, il soggetto che aveva presentato domanda per l’assegno temporaneo nel 2021 continuerà a percepire per questi 2 mesi tale assegno, mentre a partire dal mese di marzo, se vorrà continuare a percepire assegni per i figli a carico, dovrà presentare una nuova domanda per l’assegno unico e universale.
La domanda può essere già presentata a partire dal mese di gennaio: questo non inficia, né annulla la percezione nei mesi di gennaio e febbraio dell’assegno temporaneo. Se viene presentata tra il 1.01.2022 al 30.06.2022 l’assegno decorre dalla mensilità di marzo, quindi si potrà beneficiare di tutte le mensilità disponibili da marzo a giugno (e le seguenti), mentre se viene presentata dal 1.07.2022 in poi la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.
Con l’assegno unico vengono abrogati questi istituti:
premio alla nascita o cosiddetto Bonus mamma domani (art. 1, c. 353 L. 232/2016);
assegno di natalità o cosiddetto Bonus Bebè (art. 1, cc. 125-129 L. 190/2014);
assegno ai nuclei famigliari (ANF);
detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni. Resteranno invece le detrazioni per gli altri familiari a carico.
Non viene invece abrogato il Bonus nido che continua a restare in vigore anche per tutto il 2022 (così come chiarito nel messaggio Inps 31.12.2021, n. 4748, nonché nella FAQ sul...