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Diritto
27 Febbraio 2023
Da quali elementi desumere l'accettazione tacita dell'opera appaltata
In materia di appalto, l’accettazione dell’opera può essere anche tacita. È il caso della consegna dell'opera al committente se la ricezione è avvenuta senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si è proceduto alla verifica.
Accettare un’opera appaltata comporta effetti rilevanti sulla responsabilità per vizi e difformità, oltre che sull’obbligo di pagare il corrispettivo dovuto per i lavori. Per tale motivo, è importante che si stabilisca quando un’opera può dirsi accettata dal committente e quindi è necessario conoscere quali sono gli elementi che attribuiscono effetti giuridici anche attraverso semplici comportamenti, apparentemente non rilevanti, ma che costituiscono invece fatti concludenti.
Secondo la giurisprudenza, confermata da una recente sentenza dalla Suprema Corte di Cassazione (sez. II civile, 9.02.2023, n. 4021), in tema di appalto, ai sensi dell'art. 1665, c. 4 c.c., è necessario distinguere tra atto di consegna e atto di accettazione dell'opera: la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima (anche per fatti concludenti) il gradimento dell'opera stessa, con la conseguente manifestazione negoziale che comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per vizi e difformità e il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo.
In particolare, il presupposto dell'accettazione tacita è costituito dalla consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile...