L’art. 49, D. Lgs. 231/2007 vieta il trasferimento in contanti tra soggetti diversi. Il limite è variato numerose volte nel tempo. Dal 2016 il limite era di € 3.000; l’art. 18, D. Lgs. 124/2019 ha aggiunto all’art. 49 il c. 3-bis. Tale norma rimodula il limite riducendolo a € 2.000 dal 1.01.2020 al 31.12.2021 e dal 1.01.2022 ulteriore riduzione a € 1.000; per cui dall'anno prossimo sono vietate tutte le transazioni in contanti tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 1.000 euro. Pagamenti e prelevamenti di importo superiore possono essere effettuati esclusivamente tramite banche e poste. Il limite va rispettato da tutti, sia se la transazione viene effettuata tra operatori economici, sia tra soggetti privati; sono vietate anche le transazioni effettuate tra parenti, se superiori al limite.
La violazione del limite comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa. I destinatari della normativa che vengono a conoscenza di tale violazione devono entro 30 giorni comunicarla al MEF. Non comportano violazione i singoli pagamenti in contanti sottosoglia che sono parte di un’operazione frazionata. Sono considerate frazionate quelle operazioni unitarie sotto il profilo economico di valore superiore al limite, poste in essere attraverso più operazioni inferiori.
Non comporta violazione alla norma il caso di più pagamenti sotto soglia relativi a distinte e autonome operazioni: per esempio,...