Trattasi di un importo che va da un minimo di 30 euro mensili, fino a 217,80 euro (con maggiorazione di 50 euro in caso di disabilità) per ciascun figlio minorenne e che viene accreditato sul conto corrente indicato nella domanda del genitore richiedente.
Le condizioni per fruirne sono:
- essere in possesso di un ISEE in corso di validità di massimo 50.000 euro;
- essere cittadino italiano o UE o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o essere cittadino di uno Stato non appartenente alla UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del 18° anno d'età;
- essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
La domanda può essere presentata fino al 31.12.2021 attraverso:
- il sito dell'Inps inserendo le proprie credenziali (PIN, o SPID o CIE 3.0 o CNS);
- Contact center integrato (numero verde 803164 o 06164164);
- gli istituti di patronato.
Sono compatibili con questo assegno:
- l'assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori (art. 65 L. 448/1998);
- l'assegno di natalità;
- il premio alla nascita;
- il fondo di sostegno alla natalità;
- le detrazioni fiscali di cui all'art 12 del Tuir (950 euro per ciascun figlio o 1.220 se inferiore a 3 anni e le maggiorazioni per più di 4 figli);
- il reddito di cittadinanza (fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità).
L'assegno non concorre alla formazione del reddito.
