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Lavoro 16 Novembre 2018

Dal Ministero del Lavoro i primi chiarimenti sul Decreto Dignità


Con la circolare 31.10.2018, n. 17 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le prime indicazioni operative sul D.L. 12.07.2018, n. 87, poi convertito in legge n. 96/2018, meglio conosciuto come “Decreto Dignità”. Detto provvedimento prende in esame anzitutto il contratto a tempo determinato. Posto che il tetto massimo è sceso da 36 a 24 mesi, viene chiarito che le parti possono stipulare liberamente un contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi. Oltre tale limite è necessario specificare una causale che, in ogni caso, è riconducibile a 3 tipologie: esigenze temporanee ed oggettive estranee all'ordinaria attività; esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria. Quanto al computo del periodo in questione, la circolare prende l'esempio di un primo rapporto a termine della durata di 10 mesi che si intende prorogare di altri 6. In tal caso, anche se il primo rapporto è inferiore a 12 mesi, sarà comunque necessario indicare una delle citate ragioni, in quanto complessivamente il rapporto di lavoro avrà una durata superiore all'arco di tempo prescritto per l'acausalità. Nello stesso termine di 12 mesi è possibile prorogare liberamente il contratto, mentre per il rinnovo è sempre necessario indicare la causale. Ciò è...

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