Secondo la Corte di Giustizia Ue non è stato violato il principio della parità di trattamento rispetto alle tutele dei lavoratori assunti dopo il 2015.
Come noto, il punto più discusso e controverso del Jobs Act è costituito dall'esclusione della disciplina ex art. 18 L. 300/1970 per i lavoratori assunti a far data dal 7.03.2015. Nei loro confronti il D.Lgs. 23/2015 ha sostituito il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro con quello al risarcimento del danno, creando così un netto discrimine tra lavoratori fondato appunto su questo elemento temporale. La questione, mai sopita nel dibattito politico e giurisprudenziale (qualche anno fa era stata addirittura tentata la strada del referendum abrogativo, tuttavia respinta dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 26/2017), è stata riproposta di recente dal Tribunale di Milano innanzi alla Corte di Giustizia Europea.
Il caso in esame ha ad oggetto l'illegittimo licenziamento di 350 dipendenti di un'azienda, di cui 349 reintegrati poiché assunti prima del 7.03.2015, mentre una lavoratrice stabilizzata a fine marzo 2015, pur avendo sottoscritto un primigenio contratto a termine anteriormente all'entrata in vigore del Jobs Act, si vedeva riconosciuta solo una tutela indennitaria.
Il giudice nazionale ha posto 2 questioni fondamentali.
La prima riguardante la violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione contenuto nell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE. È il provvedimento comunitario teso ad impedire che l'apposizione di un...