Gli eventi atmosferici avversi possono danneggiare autoveicoli, impianti, fabbricati e altri cespiti aziendali. La grandine, le raffiche di vento, gli allagamenti o la caduta di materiali rappresentano soltanto alcuni esempi. Quando il danno interessa un bene iscritto tra le immobilizzazioni, la chiusura del bilancio richiede una verifica che non può limitarsi alla fattura del riparatore o alla pratica assicurativa. Devono essere esaminati separatamente il valore residuo del cespite, il costo del ripristino e l’eventuale indennizzo.
Il primo punto riguarda l’OIC 9. Il deterioramento fisico costituisce un indicatore di possibile perdita durevole, ma non produce una svalutazione automatica. In presenza dell’indicatore, la società deve stimare il valore recuperabile e confrontarlo con il valore netto contabile. Solo quando il primo risulta inferiore al secondo emerge una perdita durevole da iscrivere nella voce B.10.c "Altre svalutazioni delle immobilizzazioni". Il valore recuperabile coincide con il maggiore tra valore d’uso e fair value, al netto dei costi di vendita. Qualora il singolo bene non generi flussi finanziari autonomi, il test deve essere condotto sull’unità generatrice di flussi finanziari cui il bene appartiene. Conta, quindi, la situazione esistente alla data di chiusura.
Se il bene è stato riparato nello stesso esercizio e ha recuperato la funzionalità originaria, può mancare il presupposto per la svalutazione. Diverso è il caso nel quale il danno permane, riduce stabilmente l’utilità del cespite o ne abbrevia la vita residua. In tale ipotesi la verifica prevista dall’OIC 9 diventa necessaria. Anche la contabilizzazione delle spese di ripristino richiede cautela. L’OIC 16 considera manutenzione ordinaria le manutenzioni e riparazioni di natura ricorrente dirette a mantenere il bene in buono stato di funzionamento, assicurandone la vita utile prevista, la capacità e la produttività originarie. Tali costi confluiscono nel conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti. La capitalizzazione è invece ammessa quando l’intervento determina un incremento significativo e misurabile della capacità, della produttività, della sicurezza o della vita utile, nei limiti del valore recuperabile del bene. Non basta, dunque, che la spesa sia elevata, né appare corretto capitalizzare automaticamente un costo soltanto perché preceduto da una svalutazione.
Nella prassi, quando danno e riparazione ricadono nello stesso esercizio, occorre verificare il valore del cespite dopo il ripristino e imputare a conto economico le spese che hanno semplicemente ricostituito le condizioni precedenti. Se invece il bene conserva una perdita durevole, la svalutazione resta distinta dal costo di riparazione. L’eventuale copertura assicurativa apre un terzo livello di analisi. In caso di perdita del cespite per un evento estraneo alla normale attività imprenditoriale, l’OIC 16 richiede di trattare il bene come dismesso, rilevando la sopravvenienza passiva in B.14 e il rimborso assicurativo quale sopravvenienza attiva in A.5 "Altri ricavi e proventi". Nel danno parziale, costo di riparazione e indennizzo devono comunque restare distinti e non possono essere compensati. L’eventuale franchigia riduce l’indennizzo riconosciuto, mentre la spesa sostenuta conserva la propria classificazione.
Sul piano fiscale, la mera svalutazione civilistica del bene non è ordinariamente deducibile. Le manutenzioni non capitalizzate seguono l’art. 102, c. 6 del Tuir: sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili risultante all’inizio dell’esercizio, mentre l’eccedenza si deduce in quote costanti nei 5 esercizi successivi. Restano fuori da questo meccanismo i compensi periodici dovuti in base a contratti di manutenzione, deducibili secondo competenza. I costi capitalizzati concorrono invece al reddito tramite gli ammortamenti. Per i veicoli soggetti a deducibilità limitata operano anche i vincoli dell’art. 164 del Tuir.
L’indennizzo conseguito per la perdita o il danneggiamento del bene rileva ai sensi dell’art. 86 del Tuir e può generare una plusvalenza imponibile, mentre la perdita fiscalmente rilevante può concorrere alla formazione della minusvalenza deducibile ai sensi dell’art. 101 del Tuir. Infine, nel caso di danno parziale, il confronto deve riguardare la quota di costo fiscalmente non ammortizzato riferibile alla parte danneggiata, non l’intero valore residuo del bene.
