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Diritto
06 Aprile 2020
Danni da infiltrazioni, quando un condomino può pagare per tutti
Quale custode dei beni e dei servizi comuni, vige l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie affinché non si rechi pregiudizio ad alcuno, oltre alla responsabilità dei danni cagionati alla proprietà esclusiva dei singoli.
È intervenuta recentemente la Cassazione civile, sez. VI, 12.03.2020, n. 7044, la quale ha affermato il principio che il condominio di un edificio è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie, affinché le cose in comune non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all'art. 2051 C.C. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condòmini, ancorché tali danni siano causalmente imputabili al concorso del fatto di un terzo (l'omessa manutenzione a sua volta ascrivibile ai proprietari dei due giardini privati di proprietà esclusiva). Si prospetta, in tal caso, la situazione di un medesimo danno (da infiltrazioni all'immobile sottostante), provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di responsabilità (la responsabilità del condominio per la custodia dei beni e dei servizi comuni e la responsabilità dei singoli proprietari per la custodia delle unità immobiliari a loro appartenenti), il che dà luogo ad una situazione di solidarietà impropria, in quanto relativa a rapporti eziologicamente ricollegati a distinti titoli extracontrattuali.
La conseguenza della corresponsabilità in solido, ex art. 2055 C.C., comporta tuttavia che la domanda del proprietario dell'appartamento danneggiato va intesa sempre come volta a conseguire per l'intero il risarcimento da ciascuno dei coobbligati, in ragione del...