RICERCA ARTICOLI
Diritto 11 Luglio 2022

Danno da vacanza rovinata: quando l'agenzia di viaggi è responsabile?

Nell’ipotesi di soggiorno turistico, l'agenzia di viaggi è responsabile se non ha scelto con oculatezza l'organizzatore, se non ha trasmesso tempestivamente le prenotazioni, se non restituisce il prezzo a seguito di annullamento.

Se i servizi erogati dalla struttura alberghiera non sono corrispondenti a quelli offerti sul catalogo e se il livello delle prestazioni riservate agli ospiti è gravemente scadente, si configura il danno da vacanza rovinata. A risarcire il turista insoddisfatto, però, non può essere solo il tour operator: responsabile è anche l'agenzia di viaggi che ha venduto il pacchetto facendo erroneamente affidamento sulla qualità della struttura desumibile solo dal catalogo reso disponibile dal tour operator, senza compiere una verifica in concreto della qualità dei servizi promessi. Infatti, è compito dell'agenzia di viaggi scegliere con oculatezza l'organizzatore. La Suprema Corte, sez. III civile, con sentenza 29.04.2022, n. 13511, rigettando il ricorso avverso la sentenza d’appello, ha statuito che il tour operator e l’agenzia viaggi, quale intermediario nei rapporti tra cliente e tour operator, fossero entrambi responsabili, ciascuno per diverso titolo, nei confronti del consumatore. Nel caso di specie, un soggetto convenne davanti al Giudice di Pace i due soggetti per sentire pronunciare, nei confronti dei medesimi, l'accertamento dei presupposti del risarcimento del danno "da vacanza rovinata", conseguenti all'acquisto di un pacchetto turistico all inclusive, organizzato dal tour operator e venduto dall'agenzia di viaggio avente ad oggetto un soggiorno presso una località...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.