Con la circolare 16.02.2022, n. 1 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime indicazioni sulle modifiche introdotte dall’art. 13 D.L. 146/2021 alla disciplina degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro.
L’art. 13 del decreto fiscale ha modificato, in maniera significativa, l’art. 37 D.Lgs. 81/2008 che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro. Infatti, viene sancito l’obbligo formativo in capo al titolare dell’azienda. Il testo, infatti, equipara i datori di lavoro ai dirigenti, ai preposti e ai lavoratori, i quali sono già tenuti per legge all’obbligo formativo. In particolare, il comma 7 del citato art. 37 stabilisce che “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.
Le modalità della formazione, la durata ed i contenuti minimi dovranno essere stabiliti, entro il 30.06.2022, dalla Conferenza Stato-Regioni. L’accordo dovrà provvedere “all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul...