La V Sezione Civile della Cassazione, con la sentenza 30.07.2019, n. 20467, ha sancito che, al ricorrere di predeterminate condizioni, l’omesso riconoscimento di efficacia del c.d. “giudicato esterno” non appare una strada giuridicamente percorribile. A ragione, quindi, lo spedizioniere doganale è stato ritenuto pienamente legittimato a invocare l’applicabilità del “giudicato riflesso”, formatosi in favore del correlato soggetto economico, operante quale importatore e coobbligato al pagamento dei dazi doganali oggetto di contenzioso.
I giudici di Cassazione, con la citata pronuncia, sono tornati a occuparsi di una questione di rilievo nel panorama giurisprudenziale, vertente sull’efficacia del giudicato favorevole conseguito da un coobbligato ed estensibile al contribuente che intenda fruire degli effetti. Il focus primario dell’intervento attiene al disposto dell’art. 1306 C.C.: la norma chiarisce concettualmente la solidarietà attiva e passiva facendo altresì emergere che, nel caso in cui ci si trovi al cospetto di una sentenza pronunciata tra un soggetto creditore (nel caso in esame rappresentato dall’Agenzia delle Dogane) e uno dei debitori in solido, la pronuncia non può avere effetto contro altri debitori, legati comunque da un vincolo di solidarietà rispetto alle esigenze erariali; al contrario gli altri debitori possono opporla al creditore, eccezion fatta per...