I debiti fuori bilancio sono quelli contratti senza che l’ente ne avesse programmato una specifica copertura finanziaria: sono un’obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, in violazione delle norme che regolano i procedimenti di spesa degli enti.
La problematica dei debiti fuori bilancio costituisce una delle disfunzioni più gravi e diffuse negli enti locali e si configura quale causa principale di pesanti squilibri finanziari da risanare. Secondo la legge, gli enti locali possono avere debiti fuori bilancio quando riguardano le seguenti situazioni:
sentenze esecutive (alle quali sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti o divenuti definitivi);
necessità di coprire debiti di altre istituzioni, disavanzi di consorzi e di aziende speciali, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio;
bisogno di apportare capitale ad aziende di servizio pubblico costituite dall’ente locale (società in house);
spese per procedure di espropriazione d’urgenza per la realizzazione di opere di pubblica utilità;
acquisti di beni e servizi necessari per l’aumento dell’utilità e delle funzioni dell’ente.
Il D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012 rappresenta la discriminante per il ruolo che il revisore assume nei confronti dei debiti fuori bilancio.
Prima del decreto citato infatti era stato ampiamente chiarito dalla Corte dei Conti che il parere dell’organo di revisione è obbligatorio solo sul rendiconto, sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati, e sulle variazioni di bilancio (art. 239, c. 1, lett. b)...