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Accertamento, riscossione e contenzioso 22 Giugno 2026

Decadenza dai benefici della definizione agevolata

Introduzione di una soglia di tolleranza che limita la decadenza per ritardi nei versamenti.

L’art. 10, c. 2-bis D.L. 38/2026, convertito nella L. 88/2026, interviene nella disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, incidendo sul delicato equilibrio tra rigore dell’adempimento e sostenibilità operativa del piano di pagamento. La norma non modifica le cause strutturali di decadenza, ma introduce un correttivo che incide sulla qualificazione dell’inadempimento sotto il profilo temporale, chiarendo quando il ritardo nel versamento assume rilevanza ai fini della perdita del beneficio.Nel sistema della definizione agevolata, la decadenza resta ancorata a ipotesi tipizzate che riguardano il mancato o insufficiente versamento delle somme dovute. In particolare, la perdita dei benefici si verifica in caso di mancato o insufficiente pagamento dell’unica rata, nei casi di pagamento in soluzione unica; di 2 rate, anche non consecutive, nel caso di dilazione; dell’ultima rata del piano di pagamento.Queste ipotesi identificano quello che può essere definito un inadempimento sostanziale, ossia una violazione che incide direttamente sull’esecuzione dell’obbligazione tributaria. L’inadempimento sostanziale si verifica quando il pagamento manca del tutto, oppure è effettuato in misura inferiore rispetto al dovuto.In tali casi, la decadenza continua a operare integralmente secondo le regole ordinarie, determinando il ripristino del debito originario, la perdita delle agevolazioni e la riattivazione delle procedure di...

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