Importanti precisazioni sulla decadenza dall'azione giudiziaria e della prescrizione del diritto per le prestazioni di disoccupazione non agricola sono forniti dall'INPS con messaggio 4105/2018.
Applicazione della decadenza dall'azione giudiziaria per le prestazioni non riconosciute - Per l'esatta determinazione del dies a quo dal quale decorre l'anno per la proposizione dell'azione giudiziaria, si richiamano i termini della sentenza 12718/2009 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
Infatti, l'intero procedimento amministrativo deve avere una durata massima di 300 giorni costituiti da: 120 giorni per la formazione del silenzio-rifiuto ai sensi dell'art. 7 L. 533/1973; 90 giorni previsti per la presentazione del ricorso al competente Comitato provinciale (art. 46, c. 5 L. 88/1989); ulteriori 90 giorni previsti per la formazione del silenzio-rigetto (art. 46, c. 6 L.88/1989).
Tale termine di 300 giorni non è suscettibile di essere in alcun modo prolungato.
Per le pratiche i cui richiedenti hanno avuto il codice fiscale bloccato per accertamenti sui rapporti di lavoro, se la domanda di indennità di disoccupazione non è stata definita e non è stata avviata azione giudiziaria dall'interessato nei termini previsti dall'art. 47 D.P.R. 639/1970, la domanda non può più essere liquidata una volta intervenuta la decadenza dal diritto. La decadenza non è soggetta a interruzione né...