Società e contratti 16 Aprile 2025

Decimi non “liberati”: socio ha diritto di partecipare all’assemblea?

Il socio inadempiente nei versamenti non perde automaticamente i diritti assembleari e di controllo ex art. 2476, c. 2 c.c.; tuttavia, l’amministratore può attivare la procedura ex art. 2466 c.c., fino all’esclusione del socio moroso.

Ci si è chiesti se il socio, non in regola con i versamenti della propria quota sottoscritta, in sede di costituzione o di aumento di capitale, possa ritenersi legittimato a partecipare alle assemblee, ivi inclusa quella indetta per l’approvazione del bilancio, e mantenere i diritti di controllo sull’amministrazione riservati dall’art. 2476, c. 2 c.c. ai proprietari della società. Il tema è stato affrontato dalla giurisprudenza e della dottrina. Inerzia nel versamento dei decimi da parte dei soci - Come noto, in caso di ritardo nel versamento dei residui versamenti del capitale sociale sottoscritti in sede di costituzione (o di aumento) gli amministratori devono seguire una precisa procedura per il recupero degli stessi, la quale si apre con una determina che andrà trasmessa ai soci inadempienti. Appurato che la stessa sia stata effettivamente ricevuta dai soci, l’organo ammnistrativo avuto riscontro dell’inerzia del socio, deve provvedere ex art. 2466, c.c. al sollecito attraverso una diffida ad eseguire il versamento entro il termine di trenta giorni.Se l’intimazione al pagamento non sortisce effetti, l’amministratore può procedere anche con la vendita della quota effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall’ultimo bilancio approvato fino ad arrivare all’eventuale sua esclusione del socio. Il legislatore non richiede, espressamente particolari formalità per diffidare il socio al versamento del dovuto.Trattandosi di atto...

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