Dopo la pubblicazione della circolare 18.10.2018, n. 104 dell'Inps, si coglie l'occasione per riepilogare la normativa sulla decontribuzione dei premi di produttività, introdotta dall'art. 55 D.L. 24.04.2017, n. 50. Questa norma ha modificato la c.d. detassazione dei premi di risultato (legge di Stabilità 2016), nella parte in cui consentiva di elevare il limite di reddito detassabile da 3.000 a 4.000 euro per le aziende che prevedevano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro.
Per tali aziende, in merito ai premi e le somme erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali sottoscritti successivamente al 24.04.2017, al posto dell'aumento della quota detassabile, è ora prevista una riduzione di 20 punti percentuali dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'IVS, su una quota di erogazioni previste dal comma 182 del decreto, non superiore a 800 euro; sulla medesima quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore ed è previsto che in misura corrispondente venga ridotta l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.
Viene quindi definitivamente riportato il limite generale di quota detassabile a 3.000 euro e sono introdotte con riferimento a una quota dei premi di risultato non superiore a 800 euro, le seguenti misure:
a) una riduzione, pari a 20 punti percentuali, dell'aliquota contributiva...