Accertamento, riscossione e contenzioso 23 Dicembre 2023

Decorrenza della prescrizione dalla notifica della cartella

Per la Cassazione (30718/2022), il termine di prescrizione delle somme portate dalla cartella di pagamento decorre dalla notifica della cartella stessa e non dopo i 60 giorni durante i quali è inibito procedere esecutivamente.

Due contribuenti, ex socie di una società di persone, proponevano ricorso tributario avverso una cartella di pagamento emessa a seguito di sentenza sfavorevole nei confronti della medesima società; lamentavano, nello specifico, che gli importi richiesti in pagamento non fossero dovuti per intervenuta prescrizione. Il giudizio giungeva davanti alla Corte di Cassazione avendo proposto l’agente della riscossione ricorso fondato su 2 motivi: la prescrizione non sarebbe iniziata dalla notifica della cartella alla società ma dal 60° giorno successivo, momento in cui la cartella poteva essere oggetto di esecuzione forzata; la cancellazione della società dal Registro delle Imprese avrebbe costituito evento interruttivo della prescrizione in quanto con l'estinzione della società si creava una nuova situazione giuridica. Nel respingere il ricorso, la Suprema Corte precisava che il diritto alla riscossione di un'imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, è assoggettato al termine di prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. (Cass. nn. 9076/2017 e 5837/2011); nel caso in questione, la notifica della cartella era stata effettuata nei confronti della società in data 13.11.2002 e tale atto valeva come atto interruttivo della prescrizione anche nei confronti dei soci obbligati solidali (art. 1310...

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