Diritto del lavoro e legislazione sociale
06 Giugno 2026
Decorrenza pensione di vecchiaia con computo della Gestione Separata
La decorrenza della pensione di vecchiaia contributiva con richiesta di computo della Gestione Separata decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda. Questo, in sintesi, il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 21.04.2026, n. 10542.
La questione affrontata dall’ordinanza della Cassazione n. 10542/2026 trae spunto da un ricorso presentato da un’assicurata per l'accertamento del diritto al ricalcolo della pensione di vecchiaia ex art. 1, cc. 3-5 L. 243/2004 e del supplemento di pensione ex art. 7 L. 155/1981.A tal proposito, il Tribunale di Como tenuto conto che l'assicurata aveva compiuto 60 anni il 7.08.2011, in ragione dell'applicazione dell'art. 3 D.M. 232/2006 e della finestra mobile prevista dall'art. 12 D.L. 78/2010, ha individuato nella data del febbraio 2013 quella di maturazione del requisito anagrafico e, affermata l'intervenuta decadenza triennale eccepita dall'Inps, accogliendo la domanda di ricalcolo ex art. 3 D.M. 2.05.1996 del trattamento pensionistico e di retrodatazione dello stesso al 16.11.2014 (ovvero 3 anni prima del deposito del ricorso giudiziale in primo grado).La Corte di appello territoriale, invece, rigettato il ricorso principale dell'Inps, ha accolto quello incidentale proposto dall’assicurata e ha escluso la maturazione della decadenza triennale (valorizzando la successione temporale rappresentata dalla comunicazione del provvedimento Inps, il 17.02.2017, dalla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato provinciale Inps, il 20.03.2017, dalla formazione del silenzio rigetto, il 18.07.2017, e dal deposito del ricorso in primo grado, il 16.11.2017), condannando l'Istituto a ricalcolare la pensione di vecchiaia a far data dal 7.02.2013.A tal proposito, per la...