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Diritto 31 Gennaio 2022

Decorso del termine di riassunzione in caso di fallimento

La comunicazione della curatela ai creditori per permettere loro di valutare l’eventuale insinuazione al passivo è idonea a far decorrere tale termine? La Suprema Corte ribadisce la posizione delle Sezioni Unite.

In caso di apertura del fallimento, l’interruzione del processo è automatica, giusto il disposto dell’art. 43, c. 3 L.F.; il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all’art. 305 c.p.c. (per mancata riassunzione entro 3 mesi dall’interruzione), al di fuori delle ipotesi di improcedibilità previsti dagli artt. 52 e 93 L.F. per le domande di credito, decorre però dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte. Tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza (ai sensi dell’art. 176, c. 2 c.p.c.), va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall’ufficio giudiziario. Il termine per la riassunzione del processo interrotto non decorrerà pertanto dal giorno in cui si è verificato l’evento interruttivo, in conformità della sua automaticità, bensì da quello in cui la parte interessata abbia avuta piena legale conoscenza di tale evento. La presa di conoscenza “in forma legale” dell’evento interruttivo automatico costituisce infatti il punto d’approdo di una prudente, quanto significativa, evoluzione concettuale e linguistica dell’impianto argomentativo costituzionale (C. Cost. 261/2010; C. Cost. 17/2010) ed è dalla pronuncia...

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