Diritto del lavoro e legislazione sociale
29 Maggio 2024
Decreto Coesione e congruità della manodopera in edilizia
Altro giro, altro regalo. Anche il decreto Coesione tocca il tasto della congruità della manodopera in edilizia. Si analizzano le modifiche introdotte.
Come promesso nella puntata precedente, si analizzano le modifiche che il cd. “decreto Coesione” (D.L. 7.05.2024, n. 60) apporta alla congruità della manodopera in edilizia.
Nello specifico, il decreto legge in esame modifica quanto appena stabilito dal cd. “decreto PNRR” (D.L. 19/2024 convertito in L. 56/2024). L’art. 28 del decreto Coesione, infatti, ritocca ’art. 29, cc. 10-12 del decreto PNRR, aggravando ulteriormente le conseguenze in caso di mancata richiesta dell’attestazione di congruità da parte del committente. In tal modo, il decreto, sempre che non venga modificato in fase di conversione in legge, non fa altro che estendere le sanzioni introdotte dal decreto PNRR a tutti i cantieri soggetti a congruità della manodopera e non solo a quelli superiori a un determinato importo.
Si ricorda che il D.L. 19/2024 aveva previsto, per gli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, che l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto, in assenza di esito positivo della verifica di congruità o di previa regolarizzazione della posizione dell'impresa affidataria dei lavori, fosse considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance con la conseguente comunicazione dell’esito dell'accertamento della violazione anche all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai fini dell'esercizio dei...