L'art. 60 “Rimessione in termini per i versamenti” ha prorogato al 20.03 tutti i versamenti nei confronti della pubblica amministrazione in scadenza al 16.03.2020, a prescindere dalle dimensioni e dallo status giuridico del contribuente (quindi enti locali compresi). La proroga riguarda principalmente, ma non esclusivamente, i debiti tributari, erariali e non, nonché contributivi, da pagare a mezzo F24/F24EP.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 61, più avanti commentato, l'art. 62 “Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi” stabilisce:
a) per tutti i soggetti la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte (Irpef/Ires ed addizionali), in scadenza dall'8.03 al 31.05.2020 (c. 1). Gli adempimenti sospesi andranno posti in essere entro il 30.06.2020 (c. 6). Rientrano tra gli adempimenti indicati nella norma quelli dichiarativi e comunicativi (per esempio, dichiarazione Iva, liquidazioni periodiche, esterometro, ecc.). Il decreto contiene un'esplicita deroga per quel che riguarda le certificazioni uniche nel senso che l'obbligo di trasmissione e consegna non beneficia di ulteriore proroga rispetto al 31.03, termine già fissato dal D.L. 2.03.2020, n. 9.
b) per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo...