L'11.08.2018 è stata pubblicata sulla G.U. la legge di conversione (L. 7.08.2018, n. 96) del Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), già vigente dal 14.07.2018. Molte le conferme, ma anche le modifiche apportate. Vediamole in sintesi.
Contratto a tempo determinato. Confermato il giro di vite sui contratti a tempo determinato, con il ritorno delle causali in caso di durata superiore a 12 mesi e nelle ipotesi di proroga o rinnovo, nonché la restrizione del limite massimo di durata complessiva, ridotta a soli 24 mesi dai precedenti 36. Le novità si applicano ai contratti di lavoro stipulati dal 14.07.2018, nonché a proroghe e rinnovi successivi al 31.10.2018.
Come detto, il contratto a tempo determinato torna a essere caratterizzato dalla necessità dell'esistenza di una causale:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
Sono esonerati dall'obbligo della causale i contratti per attività stagionali, i quali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle citate causali.
Altra importante conferma riguarda la riduzione da 5 a 4 delle proroghe, rese possibili nell'arco dei 24 mesi di durata massima (ma comunque, come detto, con motivazione necessaria dopo i primi 12 mesi di contratto).
Oltre...