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Lavoro 07 Settembre 2018

Decreto Dignità: novità in tema di lavoro dopo la conversione in legge


L'11.08.2018 è stata pubblicata sulla G.U. la legge di conversione (L. 7.08.2018, n. 96) del Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), già vigente dal 14.07.2018. Molte le conferme, ma anche le modifiche apportate. Vediamole in sintesi. Contratto a tempo determinato. Confermato il giro di vite sui contratti a tempo determinato, con il ritorno delle causali in caso di durata superiore a 12 mesi e nelle ipotesi di proroga o rinnovo, nonché la restrizione del limite massimo di durata complessiva, ridotta a soli 24 mesi dai precedenti 36. Le novità si applicano ai contratti di lavoro stipulati dal 14.07.2018, nonché a proroghe e rinnovi successivi al 31.10.2018. Come detto, il contratto a tempo determinato torna a essere caratterizzato dalla necessità dell'esistenza di una causale: - esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività; - esigenze di sostituzione di altri lavoratori; - esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. Sono esonerati dall'obbligo della causale i contratti per attività stagionali, i quali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle citate causali. Altra importante conferma riguarda la riduzione da 5 a 4 delle proroghe, rese possibili nell'arco dei 24 mesi di durata massima (ma comunque, come detto, con motivazione necessaria dopo i primi 12 mesi di contratto). Oltre...

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