Il decreto reca la definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.
Il 30.06.2024 è entrato in vigore il D.Lgs. 3.05.2024, n. 62, cosiddetto "decreto Disabilità", emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 2, c. 2, lett. a), b), c), d) e h) L. 22.12.2021, n. 227.
Le disposizioni del decreto sono finalizzate a garantire - in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13.12.2006 e ratificata e resa esecutiva con L. 3.03.2009, n. 18 - l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei supporti, dei benefici e delle agevolazioni, anche attraverso il ricorso all'accomodamento ragionevole e al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato secondo i principi di autodeterminazione e non discriminazione.
Ai sensi del nuovo decreto, per “condizione di disabilità” si deve intendere una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.
Il decreto apporta modifiche all’art. 3 L. 104/1992 riscrivendone interamente i cc. 1, 2 e 3 in merito ai soggetti aventi diritto ai sostegni e focalizzando l’attenzione non già sulla gravità della menomazione, ma sull’intensità di sostegni necessari per assicurare la partecipazione della...