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Imposte dirette 22 Maggio 2026

Decreto fiscale 2026 approvato: le novità della correzione

La conversione del D.L. 38/2026 riscrive diversi passaggi della legge di Bilancio 2026: dalle permute Iva alla Pex, fino ai pagamenti delle PA ai professionisti e alla pace contributiva Inps.

Il decreto fiscale 2026 non esce dal Parlamento come un semplice provvedimento di manutenzione. Dopo il voto definitivo della Camera del 20.05.2026, il D.L. 27.03.2026, n. 38 assume la forma, molto più concreta, di una manovra correttiva sulla fiscalità introdotta dalla legge di Bilancio 2026.

Si pensi all'Iva sulle operazioni permutative. La nuova disciplina chiarisce che, quando beni o servizi vengono scambiati come corrispettivo di altre cessioni o prestazioni, la base imponibile deve essere agganciata al valore monetario indicato nel contratto. Quel valore, però, non può scendere sotto il costo complessivo dei beni ceduti e delle prestazioni rese. È un passaggio tecnico, ma nella prassi può incidere molto su sponsorizzazioni in natura, scambi commerciali, accordi complessi e rapporti nei quali il prezzo non transita interamente per cassa.
Altro intervento rilevante riguarda i pagamenti delle pubbliche amministrazioni ai professionisti. L'art. 2-ter evita che la verifica preventiva sugli inadempimenti fiscali blocchi compensi professionali quando le cartelle non pagate sono pari o inferiori a 5.000 euro. La correzione attenua una stretta che, applicata senza soglia effettiva, avrebbe potuto creare effetti sproporzionati su avvocati, tecnici, consulenti e professionisti pagati dalla PA, compresi i casi legati al patrocinio a spese dello Stato.
Sul versante delle imprese, l'art. 3 spalma in 5 quote annuali la tassazione Ires e Irap del cd. badwill, cioè l'avviamento negativo contabilizzato da soggetti IAS/IFRS in operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, a condizione che vi siano continuità dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali.
Il decreto interviene poi sui piccoli pacchi extra-UE, sospendendo fino al 30.06.2026 il contributo amministrativo di 2 euro previsto per le importazioni di valore inferiore a 150 euro.
Per le agenzie di viaggio e turismo arriva una correzione mirata: l'esenzione dalla ritenuta sulle provvigioni opera solo per i compensi relativi alla vendita, emissione, prenotazione o intermediazione di documenti di viaggio per il trasporto di persone. Restano aree da presidiare, perché la norma non cancella in blocco la nuova impostazione sulle provvigioni.
Sul fronte degli investimenti, l'iperammortamento viene reso accessibile anche per beni strumentali prodotti fuori dall'Unione Europea e dallo Spazio economico europeo. Inoltre, nella determinazione del reddito oggetto di concordato preventivo biennale, la maggiorazione da iperammortamento non rileva.
Il CPB riceve poi una riscrittura sensibile: per il biennio 2026-2027 la proposta non può superare del 30% il reddito dichiarato dai contribuenti con ISA almeno pari a 6 e inferiore a 8, né del 35% quello dei soggetti con ISA almeno pari a 1 e inferiore a 6. Questi nuovi tetti si affiancano ai limiti già vigenti per i punteggi più alti - 10% per ISA pari a 10, 15% tra 9 e 10, 25% tra 8 e 9. Slitta, inoltre, il termine di adesione al 31.10.2026, che cadendo di sabato è automaticamente differito al 2.11.2026.
La rottamazione-quinquies viene ritoccata in 2 punti: tornano i 5 giorni di tolleranza per il pagamento tardivo dell'unica rata o dell'ultima rata, soppressi dalla legge di Bilancio 2026, e la definizione agevolata viene aperta ai carichi degli enti territoriali affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativi al periodo dal 1.01.2020 al 31.12.2023, se l'ente ne delibera l'applicazione entro il 30.06.2026. Le domande potranno essere presentate tra il 16.09.2026 e il 31.10.2026.
In materia di dividendi e plusvalenze, l'art. 11 elimina dal 1.01.2026 il requisito dimensionale introdotto dalla manovra, ripristinando il regime precedente per dividend exemption e participation exemption (Pex).
Da non trascurare, infine, l'aumento da 110 a 118 euro del bollo sui conti correnti delle imprese e la riduzione della maggiorazione sugli interessi per rateizzare debiti contributivi Inps, che porta il tasso complessivo dall'8,15% al 4,15%.