La Suprema Corte, con sentenza n. 1650/2014, confermata nelle pronunce successive, ha ritenuto necessaria ai fini dell'opponibilità al fallimento la dichiarazione di esecutività emessa prima della sentenza di fallimento.
Non sarebbe, infatti, applicabile l'art. 96, c. 2, n. 3 L.F. che ammette al passivo con riserva il credito in forza di sentenza non passata in giudicato, in quanto, come ritiene la Corte, il decreto ingiuntivo non dichiarato esecutivo non ha efficacia di giudicato formale e sostanziale ed è inopponibile alla procedura fallimentare, determinando la sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, la massa dei creditori concorsuali del decreto ingiuntivo.
Ciò deriva dal fatto che al momento dello scadere dei termini per l'impugnazione non vi è stato alcun controllo giurisdizionale sulla notificazione e sulla sua idoneità a provocare un contraddittorio eventuale e posticipato sulla domanda proposta. Tale controllo rappresenta un momento irrinunciabile a garanzia del diritto di difesa dell'intimato ed ha natura analoga all'imprescindibile controllo che, nel giudizio a cognizione ordinaria, il giudice deve necessariamente effettuare prima di dichiarare la contumacia del convenuto.
In conclusione, la funzione devoluta al giudice dall'art. 647 c.p.c. è molto diversa da quella della verifica affidata al cancelliere dall'art 124 disp. Att. c.p.c. sulla mancata proposizione di...