Nell'ipotesi di sottoporre a procedura concorsuale colui che ha eseguito, volontariamente o coattivamente, un pagamento sulla base di un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, emesso in suo danno e da lui opposto, il pagamento così effettuato dal debitore in bonis è assoggettabile ad azione revocatoria, se ne ricorrano i presupposti, altrimenti rivelandosi ripetibile, ex art. 2033 C.C., soltanto se risulti non dovuto. A quest'ultimo fine, peraltro, è necessario che gli organi della procedura concorsuale alleghino e dimostrino che il creditore non abbia avanzato alcuna pretesa nei confronti di quest'ultima, nei modi e termini di legge, ovvero che tale pretesa, benché proposta, sia stata rigettata con decisione irrevocabile. Questo è il principio di diritto affermato dalla Cassazione con la sentenza 3878/2020 le cui motivazioni vengono riportate qui di seguito.
Il decreto ingiuntivo opposto dal debitore poi fallito diviene opponibile alla massa fallimentare a condizione che sia stata pronunciata sentenza di rigetto dell'opposizione, ovvero ordinanza di estinzione, divenuta cosa giudicata - per decorso del relativo termine di impugnazione - prima della dichiarazione di fallimento (Cass. n. 5657/2019).
In verità, tale conclusione non è univoca, laddove secondo un primo orientamento, ancorché la dichiarazione di fallimento o la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa, intervenute nelle...