HomepageDirittoDecreto ingiuntivo: il consumatore può opporsi anche tardivamente
Diritto
05 Maggio 2023
Decreto ingiuntivo: il consumatore può opporsi anche tardivamente
La Cassazione a Sezioni Unite (Cass. 6.04.2023, n. 9479) ha ritenuto ammissibile l’impugnazione tardiva di un decreto ingiuntivo nel caso in cui non sia stata indagata dal giudice l’eventuale presenza di clausole vessatorie nel contratto.
La Suprema Corte, facendo corretto uso del proprio potere nomofilattico, ha disciplinato l’iter processuale che il consumatore può seguire al fine di far valere i vizi del decreto ingiuntivo emesso in presenza di clausole vessatorie. Alla luce dell’orientamento della Corte Europea secondo cui l'art. 6, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5.04.1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, questi devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole (per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità).
Al fine di dare applicazione a detto principio la Suprema Corte ha stabilito che nella fase monitoria:
il giudice del monitorio deve svolgere, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia; a tal fine procede in base agli elementi in suo possesso,...