In caso di procedimento monitorio, l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione, nelle materie per le quali è previsto a pena di improcedibilità, spetta al titolare del decreto ingiuntivo.
L’art. 5 D.Lgs. 28/2010 indica le materie per le quali l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Rientrano nell’obbligo di mediazione le controversie relative alle cause di condominio, diritti reali, divisione, successione ereditaria, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, risarcimento danno derivante da responsabilità medica, da diffamazione con il mezzo della stampa o con altri mezzi di pubblicità, contratti assicurativi, bancari o finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.
Nelle cause sopra indicate, qualora il giudice accerti (su eccezione di parte o d’ufficio) entro la prima udienza, che la mediazione non è stata esperita, invita le parti alla mediazione fissando una nuova udienza per verificare la condizione di procedibilità. Se alla successiva udienza la parte onerata non ha provveduto a promuovere la mediazione, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità della domanda.
Esclusioni - L’esperimento del tentativo di mediazione non è necessario, per espressa previsione normativa (art. 5, c. 6):
nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione fino alla pronuncia della concessione o sospensione della provvisoria esecuzione;
nei procedimenti per convalida di licenza o di...