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Imposte dirette 13 Agosto 2026

Decreto Omnibus in Gazzetta Ufficiale: in vigore dal 12.08.2026

Più tempo per detrarre l'Iva sulle fatture, nuove regole su controlli e CPB. Intervento anche su fringe benefit, crediti d'imposta dei professionisti, forfetari e ravvedimento collegato al concordato.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 11.08.2026, n. 185 diventa definitivo il quarto correttivo della riforma fiscale. Il D.Lgs. 7.08.2026, n. 148, noto anche come decreto Omnibus, è entrato in vigore dal 12.08.2026, ferma restando la diversa decorrenza prevista per singole disposizioni. Il provvedimento comprende 37 articoli e interviene su redditi, successioni e donazioni, Iva, accertamento, concordato preventivo biennale, adempimento collaborativo, Terzo settore, accise e sanzioni.

Sul lavoro dipendente, il decreto rivede il coordinamento tra la nozione di familiare fiscalmente a carico e le altre disposizioni che richiamano l'art. 12 del Tuir. Per le persone indicate dall'art. 433 c.c. diverse dal coniuge e dai figli, la convivenza o la percezione di assegni alimentari non derivanti da provvedimenti giudiziari rilevano quando la specifica norma fiscale richiede anche la condizione di familiare a carico. La modifica opera dal periodo d'imposta in corso al 20.12.2025. Dal 2026 cambia il fringe benefit delle auto aziendali in uso promiscuo: resta la percentuale ordinaria del 50% sul valore convenzionale ACI relativo a 15.000 chilometri, ridotta al 10% per i veicoli elettrici e al 20% per gli ibridi plug-in. Superato il 5° anno dalla prima immatricolazione il valore aumenta del 50%, mentre accessori e allestimenti non compresi nelle tabelle ACI determinano, alle condizioni previste, un incremento del 5%.

Per i professionisti assume rilievo la nuova disciplina dei crediti d'imposta acquistati. L'art. 3 stabilisce che i differenziali positivi realizzati mediante cessione o compensazione di crediti diversi da quelli derivanti dalla liquidazione delle imposte, compresi i crediti edilizi, costituiscono reddito e sono assoggettati a imposta sostitutiva del 26%. La regola si applica ai crediti acquistati dal 12.08.2026, con possibilità di estenderla anche a quelli acquistati dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2024. Restano esclusi i crediti ricevuti come corrispettivo di una prestazione professionale, che continuano a concorrere alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie.

Una delle modifiche più operative riguarda la detrazione Iva. L'art. 12 interviene sugli artt. 19 e 25 D.P.R. 633/1972, consentendo di esercitare il diritto, al più tardi, con la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui è sorto. In parallelo, la fattura potrà essere annotata entro il 2° anno successivo a quello della sua ricezione. L'allungamento riduce il rischio di perdita della detrazione in presenza di registrazioni tardive e supera la rigidità del termine annuale previgente.

Sul versante dei controlli, dal periodo d'imposta 2026 viene eliminata per i forfetari la riduzione di un anno dei termini di accertamento collegata alla fatturazione elettronica. Per le società di capitali a ristretta base partecipativa, invece, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili viene delimitata ai casi in cui siano accertati, sulla base di elementi certi e precisi, componenti positivi imponibili non contabilizzati oppure componenti negativi indeducibili perché inesistenti. Viene inoltre circoscritto l'accertamento fondato sull'antieconomicità: lo scostamento dal valore di mercato non basta da solo, salvo che sia manifesto e rilevante; negli altri casi servono ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti. Per i componenti negativi a efficacia pluriennale il termine di accertamento viene collegato alla dichiarazione del 1° periodo in cui una quota è dedotta, ma la nuova regola si applicherà ai beni e servizi acquistati dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2027.

Il correttivo rafforza infine il regime premiale del concordato preventivo biennale in caso di rinnovo. Tra i benefici figurano l'esonero dal visto di conformità per compensazioni fino a 100.000 euro annui per l'Iva e fino a 70.000 euro per imposte dirette e Irap; per il biennio 2026-2027, inoltre, non sono dovuti interessi sui versamenti rateali delle imposte. Ai soggetti Isa che rinnovano il CPB viene riservato anche un nuovo ravvedimento per i periodi 2020-2023. Il versamento potrà essere effettuato tra il 1.01.2027 e il 15.03.2027, in unica soluzione o fino a 10 rate mensili, con un minimo di 1.000 euro per ciascuna annualità ai fini delle imposte sui redditi. Per gli anni oggetto di ravvedimento, i termini di accertamento sono prorogati al 31.12.2029.