Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 11.08.2026, n. 185 diventa definitivo il quarto correttivo della riforma fiscale. Il D.Lgs. 7.08.2026, n. 148, noto anche come decreto Omnibus, è entrato in vigore dal 12.08.2026, ferma restando la diversa decorrenza prevista per singole disposizioni. Il provvedimento comprende 37 articoli e interviene su redditi, successioni e donazioni, Iva, accertamento, concordato preventivo biennale, adempimento collaborativo, Terzo settore, accise e sanzioni.
Sul lavoro dipendente, il decreto rivede il coordinamento tra la nozione di familiare fiscalmente a carico e le altre disposizioni che richiamano l'art. 12 del Tuir. Per le persone indicate dall'art. 433 c.c. diverse dal coniuge e dai figli, la convivenza o la percezione di assegni alimentari non derivanti da provvedimenti giudiziari rilevano quando la specifica norma fiscale richiede anche la condizione di familiare a carico. La modifica opera dal periodo d'imposta in corso al 20.12.2025. Dal 2026 cambia il fringe benefit delle auto aziendali in uso promiscuo: resta la percentuale ordinaria del 50% sul valore convenzionale ACI relativo a 15.000 chilometri, ridotta al 10% per i veicoli elettrici e al 20% per gli ibridi plug-in. Superato il 5° anno dalla prima immatricolazione il valore aumenta del 50%, mentre accessori e allestimenti non compresi nelle tabelle ACI determinano, alle condizioni previste, un incremento del 5%.
Per i professionisti assume rilievo la nuova disciplina dei crediti d'imposta acquistati. L'art. 3 stabilisce che i differenziali positivi realizzati mediante cessione o compensazione di crediti diversi da quelli derivanti dalla liquidazione delle imposte, compresi i crediti edilizi, costituiscono reddito e sono assoggettati a imposta sostitutiva del 26%. La regola si applica ai crediti acquistati dal 12.08.2026, con possibilità di estenderla anche a quelli acquistati dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2024. Restano esclusi i crediti ricevuti come corrispettivo di una prestazione professionale, che continuano a concorrere alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie.
Una delle modifiche più operative riguarda la detrazione Iva. L'art. 12 interviene sugli artt. 19 e 25 D.P.R. 633/1972, consentendo di esercitare il diritto, al più tardi, con la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui è sorto. In parallelo, la fattura potrà essere annotata entro il 2° anno successivo a quello della sua ricezione. L'allungamento riduce il rischio di perdita della detrazione in presenza di registrazioni tardive e supera la rigidità del termine annuale previgente.
Sul versante dei controlli, dal periodo d'imposta 2026 viene eliminata per i forfetari la riduzione di un anno dei termini di accertamento collegata alla fatturazione elettronica. Per le società di capitali a ristretta base partecipativa, invece, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili viene delimitata ai casi in cui siano accertati, sulla base di elementi certi e precisi, componenti positivi imponibili non contabilizzati oppure componenti negativi indeducibili perché inesistenti. Viene inoltre circoscritto l'accertamento fondato sull'antieconomicità: lo scostamento dal valore di mercato non basta da solo, salvo che sia manifesto e rilevante; negli altri casi servono ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti. Per i componenti negativi a efficacia pluriennale il termine di accertamento viene collegato alla dichiarazione del 1° periodo in cui una quota è dedotta, ma la nuova regola si applicherà ai beni e servizi acquistati dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2027.
Il correttivo rafforza infine il regime premiale del concordato preventivo biennale in caso di rinnovo. Tra i benefici figurano l'esonero dal visto di conformità per compensazioni fino a 100.000 euro annui per l'Iva e fino a 70.000 euro per imposte dirette e Irap; per il biennio 2026-2027, inoltre, non sono dovuti interessi sui versamenti rateali delle imposte. Ai soggetti Isa che rinnovano il CPB viene riservato anche un nuovo ravvedimento per i periodi 2020-2023. Il versamento potrà essere effettuato tra il 1.01.2027 e il 15.03.2027, in unica soluzione o fino a 10 rate mensili, con un minimo di 1.000 euro per ciascuna annualità ai fini delle imposte sui redditi. Per gli anni oggetto di ravvedimento, i termini di accertamento sono prorogati al 31.12.2029.
