Il D.Lgs. 148/2026 salva l’esclusione dall’imponibilità fiscale e contributiva delle opere, somme, servizi e prestazioni di welfare aziendale riconosciuti dal datore di lavoro anche a favore dei familiari.
Il decreto Omnibus, pubblicato in G.U. lo scorso 11.08.2026, interviene sulla disciplina fiscale dei familiari, correggendo alcune criticità che rischiavano di avere effetti rilevanti nell’ambito del welfare aziendale. La questione giuridica veniva sollevata a seguito delle disposizioni di cui all’art. 11, c. 2 della legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), che, modificando l'art. 12, c. 1, lett. d) del Tuir, hanno eliminato il riferimento ai familiari di cui all’art. 433 c.c. Ci si riferiva, in particolare, all’esclusione delle detrazioni per familiari a carico di suoceri, generi e nuore, fratelli e sorelle, adottanti, nonché discendenti ove i figli risultassero mancanti. Tale intervento normativo ha comportato, presuntivamente, il computo ai fini reddituali del lavoratore di quegli elementi rientranti nel c.d. welfare aziendale, di cui all'art. 51, c. 2, lett. da f) a f-ter del Tuir, laddove le spese sostenute dal datore di lavoro, fossero rivolte ai predetti familiari. Parimenti, una tale modifica comportava l’esclusione della deducibilità dei relativi costi per il datore di lavoro. La criticità sollevata veniva parzialmente affrontata dal decreto legislativo 18.12.2025, n. 192, che ha introdotto nell’art. 12 il nuovo c. 4-ter. Quest’ultimo ha, invero, nuovamente incluso, ai fini dell’applicazione delle disposizioni fiscali riguardanti i familiari ex art. 12, anche le persone elencate nell’art. 433 c.c., sempreché conviventi con il contribuente ovvero...