Proponiamo una rapidissima sintesi di alcuni degli aspetti ivi contenuti, in uno schema suddiviso per articoli. Sicuramente ancora molte le criticità, che dovranno essere chiarite tramite interpretazioni, circolari e ulteriori atti.
- Art. 68 CIGO e Assegno ordinario FIS: sono state previste ulteriori 5 settimane di ammortizzatori, esclusivamente in caso di completo utilizzo delle 9 settimane già richieste, da utilizzare entro il 31.08.2020. Ulteriori 4 settimane potranno essere richieste, esclusivamente in caso di completo utilizzo delle 9+5 settimane già richieste, dal 1.09.2020 al 31.10.2020 (per i settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo e sale cinematografiche anche per periodi antecedenti). Quanto sopra è valido per tutti i dipendenti in forza al 25.03.2020. Le domande sono da inviare entro la fine del mese successivo all'inizio della riduzione/sospensione. Torna l’obbligatorietà della fase di consultazione sindacale.
- Artt. 70/71 CIG in deroga: sono state previste ulteriori 5 settimane di ammortizzatori, esclusivamente in caso di completo utilizzo delle 9 (o 13 o 22 per le zone inizialmente più colpite come ex zone rosse e Lombardia, Veneto, Emilia Romagna) settimane già richieste, utilizzabili entro il 31.08.2020. Ulteriori 4 settimane potranno essere richieste, esclusivamente in caso di completo utilizzo delle 9+5 settimane già richieste, dal 1.09.2020 al 31.10.2020 (per i settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo e sale cinematografiche anche per periodi antecedenti). Quanto sopra è valido per tutti i dipendenti in forza al 25.03.2020. Sono variati i termini di invio delle domande, diventando molto più stringenti. Per la modalità a pagamento diretto la domanda è da inviare entro 15 giorni dalla sospensione/riduzione, corredata da documenti per consentire l'anticipo dell'Inps entro 15 giorni (40% ore autorizzate). Entro 30 giorni dall'erogazione dell'anticipazione è necessario inviare la rendicontazione. La fase di consultazione sindacale rimane obbligatoria per azienda con oltre 5 dipendenti.
- Art. 72 Congedi parentali: i giorni di congedo per genitori di figli fino a 12 anni, con diritto ad un'indennità pari al 50% della retribuzione, inizialmente previsti in misura pari a 15 giorni, vengono aumentati a complessivi 30 giorni, da fruire cumulativamente o in modo frazionato, tra il 5.03.2020 e il 31.07.2020, alternativamente tra i 2 genitori, a condizione che l'altro genitore non fruisca di strumenti a sostegno del reddito o sia inoccupato. Il limite di età non è previsto per figli disabili. In ogni caso, i genitori di figli con età tra i 12 ed i 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi, senza diritto a retribuzione, né a contributi figurativi.
- Art. 73 Permessi L. 104/1992: sono concesse ulteriori 12 giornate di congedo da fruire tra i mesi di maggio e giugno alle medesime condizioni dei precedenti.
- Art. 80 Divieto di licenziamento: viene estesa a 5 mesi la durata del periodo, decorrente dallo scorso 18.03, durante il quale è vietato procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e a licenziamenti collettivi.
- Art. 90 Lavoro agile: fino a fine emergenza, i genitori di figli minori di 14 anni, a condizione che l'altro genitore non utilizzi strumenti di sostegno al reddito e non sia non lavoratore, hanno diritto a svolgere lavoro in smart working a condizione che sia compatibile con il tipo di prestazione lavorativa.
- Art. 93 Contratti a termine: è possibile prorogare o rinnovare fino al 30.08.2020 i contratti a tempo determinato in essere al 23.02 anche in assenza di motivazioni previste dall’art. 19, c. 1 D.Lgs. 81/2015.
