Deducibili al 5% costi connessi alla cessione della partecipazione Pex
I bonus ai manager legati a dismissioni o quotazioni non sono deducibili in modo automatico se collegati a plusvalenze esenti ex art. 87 Tuir. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 7.04.2025, n. 90.
I premi, consistenti nell’assegnazione di bonus straordinari ai manager, legati a eventi, come la dismissione di partecipazioni Pex o la quotazione di società partecipate, contabilizzati a riduzione della plusvalenza non possono essere considerati deducibili in modo indistinto, poiché esiste un legame diretto con la realizzazione della plusvalenza esente. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 7.04.2025 n. 90.Nel caso esaminato, la società Alfa S.p.A. introduceva un piano di incentivazione denominato "Value Creation Sharing Incentive" volto a premiare il management per la creazione di valore in relazione alla gestione degli investimenti. Il piano prevedeva l'erogazione di un bonus straordinario collegato al risultato economico/finanziario conseguito in occasione di operazioni di dismissione di partecipazioni tale da generare un significativo extra valore ("Eventi di liquidità"). Nel 2023, Alfa cedeva interamente la partecipazione posseduta in una società, realizzando una plusvalenza tassata al 5% in applicazione della disciplina relativa alla c.d. “participation exemption” (ex art. 87 Tuir).In sede di determinazione della plusvalenza, la società rilevava contabilmente l'ammontare del premio da corrispondere ai beneficiari a diretta riduzione della stessa, nettizzando in questo modo l'importo della plusvalenza. In questo contesto è stato chiesto di chiarire la corretta deducibilità dei premi in esame corrisposti e da...