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Imposte dirette 17 Giugno 2026

Deducibilità Ires dei derivati “speculativi” sull’energia

L’Agenzia delle Entrate riconosce l’inerenza e la deducibilità delle perdite da fair value su futures e commodity swap energetici non di copertura, se collegati alla gestione dei rischi di prezzo del core business.

La risposta all’interpello n. 122/2026 affronta un tema molto sentito dalle imprese che operano nei mercati energetici: la deducibilità, ai fini Ires, delle componenti negative da valutazione (fair value) relative a strumenti derivati non di copertura (quindi, in termini contabili, di natura “speculativa”).Il caso riguarda una società industriale che produce e commercializza energia elettrica, acquista gas naturale, sostiene costi per quote di CO2 e svolge attività di trading fisico di energia. A partire dal secondo semestre di un esercizio (202N), la società ha iniziato a negoziare futures e commodity swap aventi come sottostante esclusivamente commodities energetiche (energia elettrica, gas, EUA, Brent), contabilizzati come derivati non di copertura ai sensi dell’art. 2426, c. 1, n. 11-bis) c.c. e dell’OIC 32, con iscrizione al fair value e imputazione delle variazioni alle voci D.18.d e D.19.d del conto economico. Al 31.12, la variazione netta negativa del fair value dei derivati non di copertura è risultata rilevante, a fronte però di una marginalità complessiva positiva sulle operazioni chiuse nell’esercizio. Da qui il dubbio della società sulla deducibilità ai fini Ires di tali componenti negativi e, soprattutto, sulla sussistenza dell’inerenza, alla luce di un orientamento della Cassazione tradizionalmente restrittivo verso i derivati “speculativi” sottoscritti da imprese industriali.L’Agenzia muove dalla disciplina dell’art. 112 del...

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