Con il nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi, in vigore dal prossimo 1.01.2027, la disciplina delle perdite su crediti confluisce nell’art. 110, cc. 9 e 10 D.Lgs. 117/2026, che sostituisce il precedente art. 101, cc. 5 e 5-bis D.P.R. 917/1986. Oltre al trasferimento della disciplina conseguente alla rinumerazione operata nel nuovo Testo Unico, la novità principale consiste in un più preciso coordinamento tra deducibilità delle perdite su crediti e gli istituti disciplinati dal Codice della crisi d’impresa. Nel testo in vigore fino al 31.12.2026, si faceva riferimento all’accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell’art. 182-bis R.D. 267/1942, nonché al piano attestato di risanamento di cui all’art. 67 R.D. 267/1942. La nuova stesura della norma prevede la deducibilità delle perdite se il debitore:
- è assoggettato a procedure concorsuali;
- ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 57 D.Lgs. 14/2019 o accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento ai sensi dell’art. 56 D.Lgs. 14/2019;
- è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.
Viene quindi espresso in modo più preciso quali sono gli strumenti del Codice della crisi che consentono il realizzo delle condizioni rilevanti per la deducibilità delle perdite su crediti. Viene inoltre sostituita la parola “fallimento” con “liquidazione giudiziale” nel secondo periodo del c. 9.
Per quanto riguarda il momento da cui il debitore si considera assoggettato a procedure concorsuali o ad altri accordi, si fa riferimento alla data della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale, della liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo. Relativamente agli altri istituti, si fa riferimento alla data della sentenza di omologazione dell’accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, alla data di ammissione. Per quanto riguarda gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, rileva invece la data di iscrizione nel Registro delle Imprese.
Per il resto, si tratta di una sostanziale conferma del contenuto del vecchio testo normativo e, quindi, per quanto attiene al criterio generale, è richiesta la sussistenza di elementi certi e precisi. Confermata anche la disciplina della deducibilità dei crediti di modesta entità, nonché delle perdite su crediti prescritti o cancellati dal bilancio in applicazione dei principi contabili.
Confermato infine il criterio dell’imputazione temporale per i crediti di modesta entità e per quelli nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali o accordi di ristrutturazione e piani attestati di risanamento: la deduzione è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio anche quando detta imputazione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello in cui sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedure concorsuali, sempreché l’imputazione non avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio (OIC 15, paragrafi 71-77).
